Diritto in praticaLavoro e assicurazioni5 novembre 2026 · Lexum

Disturbo psichico non dichiarato nel questionario: l'assicuratore ha ragione?

Se la domanda riguardava solo le malattie «fisiche», di regola no: nel 2026 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un assicuratore in un caso così. Che cosa dice la sentenza, quando il «no» non basta, quale legge vale per il tuo contratto e come rispondere alla lettera.

Elena ha una piccola libreria a Locarno e due dipendenti. Nel 2021 ha stipulato un'indennità giornaliera collettiva per malattia. Ora è a casa da mesi e l'assicuratore, dopo aver pagato, le scrive: nel questionario hai dichiarato il falso, il contratto è sciolto, restituisci i soldi.

Il questionario chiedeva se negli ultimi cinque anni qualcuno avesse avuto una malattia fisica grave. Elena aveva risposto no. Tre anni prima si era curata per un disturbo psichico. Ha dichiarato il falso?

In breve

Se la domanda parlava solo di malattie «fisiche», di regola no. Con la sentenza 4A_290/2026 del 19 agosto 2026 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un assicuratore: quella domanda non obbliga a dichiarare un disturbo psichico, e l'assicuratore resta legato alle parole che ha scelto. Contano però il testo esatto del tuo questionario e tutte le sue domande.

Quale polizza, e che cosa bisogna dichiarare?

L'assicurazione obbligatoria delle cure è sociale (LAMal). Le assicurazioni complementari sono invece contratti privati, retti dalla legge sul contratto d'assicurazione, LCA (art. 2 LVAMal). L'indennità giornaliera può essere LAMal (art. 67), con possibili riserve scritte sulle malattie già presenti (art. 69), oppure LCA: qui parliamo di quest'ultima.

Nelle polizze LCA si dichiarano i fatti rilevanti per il rischio; si presumono tali quelli su cui l'assicuratore abbia formulato «domande precise, non equivoche» (art. 4 LCA). L'obbligo si ferma a ciò che è stato chiesto: nessuno deve raccontare altri rischi di sua iniziativa (DTF 134 III 511). A una domanda chiara, però, una risposta inesatta su un fatto che conoscevi o dovevi conoscere è reticenza (art. 6 LCA), anche senza voler ingannare.

Che cosa ha deciso il Tribunale federale?

Una società aveva risposto no alla domanda se, negli ultimi cinque anni, persone da assicurare con l'indennità collettiva avessero avuto una grave malattia fisica o infortuni. L'assicuratore ha pagato, poi ha sciolto il contratto e chiesto indietro CHF 36'782.15. In uno dei due casi di malattia rimproverava di aver taciuto un disturbo post-traumatico da stress: la domanda, diceva, mirava a tutti i rischi per la capacità di lavoro.

Il Tribunale federale ha risposto (consid. 3.4) che:

  • quel disturbo è psichico, anche se può dare sintomi fisici;
  • davanti alla parola «fisica» si poteva capire in buona fede che le malattie psichiche erano escluse;
  • l'assicuratore poteva chiedere anche di quelle: ha scelto una formula più stretta e se la deve tenere;
  • la domanda sulla piena capacità lavorativa non cambiava nulla: non risultava che mancasse alla conclusione del contratto.

Nell'altro caso l'assicuratore ha receduto troppo tardi, e il dolo, l'inganno intenzionale (art. 28 CO), non lo ha salvato: quando il contratto si sarebbe fatto comunque, con un altro premio, vale solo la LCA (consid. 4.3). Ricorso respinto, per quanto ammissibile: recesso senza effetto, niente restituzione.

Quando il «no» non basta?

La sentenza non dice che i disturbi psichici non si dichiarano mai: dice che quella domanda non li copriva. Può finire diversamente se la domanda è più ampia («malattie» senza aggettivi) o se un'altra li copre: cure in corso, farmaci, capacità lavorativa alla firma. Si guarda che cosa potevi capire in buona fede: le indisposizioni passeggere si possono tacere, non ciò che dovevi considerare una malattia (DTF 134 III 511).

L'assicuratore non può recedere, fra l'altro, se conosceva o doveva conoscere il fatto o se ha provocato la reticenza (art. 8 LCA).

Che cosa rischi, e con quale legge?

Se la reticenza c'è, l'assicuratore può recedere entro quattro settimane da quando ne è venuto a conoscenza. Per i danni già avvenuti si libera, e può chiedere indietro ciò che ha pagato, solo nella misura in cui il fatto taciuto vi ha influito (art. 6 LCA).

La LCA è cambiata il 1° gennaio 2022. Ai contratti conclusi prima si applica il vecchio testo, salvo le regole di forma e il recesso degli art. 35a e 35b (art. 103a LCA). Conta la conclusione, non l'inizio della copertura: nella sentenza il contratto era del 23 agosto 2021, con inizio il 1° gennaio 2022, e valeva il vecchio testo, qui molto simile (consid. 3.3.1). Per i contratti anteriori al 2006 la regola era più dura (DTF 136 III 334).

Cosa fare in pratica

  1. Ritrova il questionario, la polizza e le condizioni generali (LCA o LAMal?). Se non li hai, chiedili per scritto all'assicuratore o al datore di lavoro.
  2. Confronta parola per parola domanda e risposta. C'è scritto «fisica»? Quale periodo copre? Il disturbo rientra nelle parole, o solo in ciò che l'assicuratore dice oggi di aver voluto chiedere?
  3. Verifica la data di conclusione del contratto, non l'inizio della copertura: LCA vecchia o nuova?
  4. Controlla il termine: da quando l'assicuratore sa del fatto, quando è arrivato il recesso? Dopo quattro settimane il diritto è estinto.
  5. Rispondi per scritto, in modo da poterlo provare: contesta il recesso, riporta la domanda alla lettera, chiedi su cosa si fonda e che legame c'è con il danno. Di regola conviene non firmare né restituire nulla prima della risposta.
  6. Non far scadere i tuoi crediti: si prescrivono in due anni per l'indennità collettiva e i contratti anteriori al 2022, altrimenti in cinque (art. 46 LCA). Se l'assicuratore insiste, rivolgiti a un avvocato.

Elena sottolinea la parola «fisica». I rapporti medici sono arrivati all'assicuratore in marzo, il recesso a lei in ottobre. Domani mattina risponde per scritto.

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Fonti: TF 4A_290/2026 (in tedesco) · LCA, art. 4, 6 e 103a · DTF 134 III 511

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